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Informativa IMU Acconto 2025

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Si comunica che in vista del prossimo versamento IMU da effettuarsi entro la scadenza del 16 giugno 2024, i contribuenti sono tenuti a versare l’Imu secondo le seguenti aliquote:

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Si comunica che entro il prossimo 16 giugno 2025 i contribuenti sono tenuti a versare l’acconto Imu 2025. Si fa presente che con delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 19/02/2025 sono state approvate le seguenti aliquote:

  1. Imu abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: 0,4%;
  2. Imu assimilazione all’abitazione principale dell’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all’art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019: NO;
  3. Imu fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10): 0,1%
  4. Imu fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10): 1,06%;
  5. Imu terreni agricoli: 0%;
  6. Imu aree fabbricabili: 1,06%;
  7. Imu altri fabbricati (fabbricati diversi dall’abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D) 1,06%

Precisazioni:
Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all’abitazione principale, le detrazioni e le agevolazioni previste dalla legge alle condizioni nella stessa stabilite.
Per le fattispecie di cui all’art. 1, commi 747 e 760, della legge n. 160 del 2019, l’imposta è determinata applicando la riduzione di legge sull’aliquota stabilita dal comune per ciascuna fattispecie.
Le pertinenze delle abitazioni principali e degli altri immobili non sono autonomamente assoggettate a tassazione in quanto, sulla base dei criteri civilistici di cui all’art. 817 c.c. e della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, alle stesse si applica il medesimo regime di tassazione degli immobili di cui costituiscono pertinenze.
Le pertinenze dell’abitazione principale, in particolare, ai sensi dell’art. 1, comma 741, lett. b), della legge n. 160 del 2019, devono intendersi “esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo”.
Per contratti di locazione di immobili devono intendersi esclusivamente quelli registrati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

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