IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILI
Visto l’art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernente limitazioni all’afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o
di cura; Considerato che ai sensi del predetto articolo spetta al Ministro delle infrastrutture e della mobilita’ sostenibili, sentite le regioni e i comuni interessati, la facolta’ di vietare nei mesi di piu’ intenso movimento turistico, l’afflusso e la circolazione nelle piccole isole di veicoli appartenenti a persone non facenti parte
della popolazione stabile; Vista la delibera di Giunta comunale del Comune di Isola del Giglio del 13 gennaio 2021, n. 2, concernente il divieto di afflusso e di circolazione nelle isole del Giglio e di Giannutri, dei veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nelle stesse isole e degli autobus appartenenti ad imprese non aventi la sede legale ed amministrativa nell’isola del Giglio; Vista la nota dell’Ufficio territoriale del Governo di Grosseto Area III in data 26 febbraio 2021, n. 12385, con la quale si esprime parere favorevole all’emissione del decreto in questione; Vista la deliberazione della Giunta regionale Toscana del 1° febbraio 2021, n. 47, con la quale la Regione Toscana esprime parere favorevole all’emissione del decreto in questione;
Preso atto della situazione epidemiologica da COVID-19, che ha determinato l’adozione di misure urgenti, atte a contenerne la diffusione, restrittive degli spostamenti delle persone fisiche; Visti gli atti emanati dal Governo recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, e in particolare, il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l’anno 2021», il decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamento nel territorio nazionale per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», e da ultimo, il decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Considerata la possibilita’ che gli attuali divieti di circolazione delle persone fisiche, disposti a seguito della situazione epidemiologica da COVID-19, possano essere modificati in relazione all’evoluzione delle fasi emergenziali;
Decreta:
Art. 1 Divieti
- Dal 1° aprile 2021 al 30 settembre 2021, sono vietati l’afflusso e la circolazione nell’isola del Giglio degli autobus appartenenti ad imprese non aventi la sede legale ed amministrativa nell’isola stessa ad esclusione del concessionario che effettua trasporto pubblico locale comunale.
- Dal 2 agosto 2021 al 20 agosto 2021 e’, altresi’, vietato l’afflusso e la circolazione nell’isola del Giglio dei veicoli appartenenti a persone non stabilmente residenti nell’isola stessa, comprendendo, nel divieto, i veicoli delle persone dimoranti ovvero domiciliate nel Comune di Isola del Giglio.
- Dal 1° aprile 2021 al 2 novembre 2021 e’ vietato l’afflusso e la circolazione nell’isola di Giannutri dei veicoli appartenenti a persone non stabilmente residenti nell’isola stessa, comprendendo, nel divieto, i veicoli delle persone dimoranti ovvero domiciliate nel Comune di Isola del Giglio – frazione Isola di Giannutri.
Art. 2 Deroghe
- Per l’isola del Giglio, nel periodo di cui all’art. 1, comma 2, sono esclusi dal divieto i seguenti veicoli:
a) veicoli appartenenti a persone non residenti iscritte nei ruoli comunali delle imposte di nettezza urbana che autocertificano tale condizione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni;
b) veicoli i cui proprietari, non residenti, trascorreranno almeno cinque giorni sull’isola e caravan e autocaravan i cui proprietari trascorreranno con il loro veicolo almeno quattro giorni nell’unico campeggio esistente nell’isola. Durante il periodo di vigenza dei divieti, i proprietari dovranno esibire, allo sbarco sull’isola ed a richiesta degli organi di controllo, un’autocertificazione, da conservare all’interno del veicolo per tutto il periodo di soggiorno, nella quale dovranno essere riportati i dati del veicolo (targa ed intestatario), i dati del dichiarante (dati anagrafici, indirizzo e codice fiscale) ed i dati del datore dell’alloggio (nome esercizio, localita’ e periodo del soggiorno),nonche’ le date di arrivo e di partenza;
c) veicoli con targa estera;
d) veicoli per trasporto merci, sempre che non siano in contrasto con le limitazioni alla circolazione vigente sulle strade dell’isola del Giglio;
e) autoambulanze, carri funebri, veicoli dei servizi di polizia e antincendio;
f) veicoli al servizio di persone con disabilita’, purche’ muniti dell’apposito contrassegno previsto dall’art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modifiche ed integrazioni, rilasciato da una competente autorita’ italiana o estera. - Per l’isola di Giannutri, nel periodo di cui all’art. 1, comma 3, sono esclusi dal divieto i seguenti veicoli:
a) autoambulanze, carri funebri, veicoli dei servizi di polizia ed antincendio;
b) veicoli al servizio di persone con disabilita’, purche’ muniti dell’apposito contrassegno previsto dall’art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modifiche ed integrazioni, rilasciato da una competente autorita’ italiana o estera;
c) veicoli adibiti al recupero dei R.S.U., e al trasporto di materiali classificati rifiuti speciali;
d) veicoli adibiti all’approvvigionamento idrico, alla manutenzione dell’acquedotto, della rete fognaria e della rete elettrica, al trasporto di gasolio per centrale elettrica, nonche’ veicoli commerciali, limitatamente ad una giornata lavorativa.
Art. 3 Autorizzazioni
- Al Comune di Isola del Giglio e’ concessa la facolta’, in caso di appurata e reale necessita’ ed urgenza, di concedere ulteriori autorizzazioni in deroga al divieto di sbarco.
Art. 4 Sanzioni
- Chiunque violi i divieti di cui al presente decreto e’ punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430 a euro 1.731 cosi’ come previsto dal comma 2, dell’art. 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto del Ministro della giustizia in data 31 dicembre 2020.
Art. 5 Attuazione e vigilanza
- I divieti e le deroghe di cui al presente decreto sono subordinati all’osservanza dei regimi di circolazione delle persone fisiche disposti a livello nazionale e regionale in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, gia’ vigenti o da emanare in relazione all’evoluzione delle fasi emergenziali.
- Il prefetto di Grosseto e’ incaricato della esecuzione e della sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto, per tutto il periodo considerato, con particolare riferimento all’evoluzione dei divieti di circolazione delle persone fisiche disposti a livello nazionale e regionale in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Roma, 15 marzo 2021 Il Ministro: GiovanniniRegistrato alla Corte dei conti il 21 marzo 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare, reg. n. 845
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